L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta concentrazione di TdG per abitante. Come ci sono arrivati, e come si sono radicati, dice qualcosa su come funzionano.
1. Le origini: fine Ottocento
La storia dei Testimoni di Geova in Italia comincia alla fine del XIX secolo, quasi in contemporanea con la fondazione dell’Organizzazione negli Stati Uniti. I primi contatti avvennero attraverso immigrati italiani che erano entrati in contatto con il movimento russellita in America e al ritorno portarono le pubblicazioni in patria.
La prima congregazione italiana nacque a Pinerolo, in Piemonte, nel 1908, e il primo nucleo si era formato poco prima a San Germano Chisone, nelle valli valdesi. Le congregazioni successive si formarono nei primi decenni del Novecento prevalentemente nel Nord industriale, fra Milano, Torino e Genova, e in alcune aree del Sud caratterizzate da tradizioni religiose alternative al cattolicesimo dominante. Il Sud, e in particolare la Sicilia e la Calabria, aveva alle spalle presenze evangeliche di matrice diversa, dalle missioni battiste e pentecostali di ritorno dall’emigrazione americana al caso specifico di Guardia Piemontese in Calabria, insediamento valdese medievale: non le comunità valdesi storiche, che sono nelle valli piemontesi, ma un tessuto in cui il dissenso religioso non era una novità assoluta.
2. Il fascismo e la persecuzione
Il regime fascista (1922-1943) trattò i Testimoni di Geova come nemici dello Stato, ma la persecuzione si concentrò nella parte finale del ventennio e non lo attraversò tutto. Il gruppo italiano contava allora poche centinaia di aderenti, secondo le ricostruzioni disponibili fra i centocinquanta e i duecento alla fine degli anni Trenta, e la repressione lo colpì dentro una politica generale del regime verso i culti non cattolici: la circolare Buffarini Guidi del 9 aprile 1935 aveva ordinato lo scioglimento delle comunità pentecostali, e fu la circolare del 22 agosto 1939 sulle «sette religiose dei pentecostali ed altre» a estendere la caccia ai Testimoni. Nei mesi successivi furono interrogate circa trecento persone e un centinaio e mezzo arrestate; ventisei, ritenute le principali responsabili, furono deferite al Tribunale speciale, che le condannò il 19 aprile 1940. Le cifre sono quelle di Paolo Piccioli in Studi Storici 41/1 (2000), p. 224. Le ragioni erano multiple: il rifiuto del saluto romano, il rifiuto del servizio militare, il rifiuto di cantare gli inni nazionali, la predicazione porta a porta che il regime interpretava come attività sovversiva. Il rifiuto del saluto alla bandiera e l’obiezione al servizio militare diventano però posizioni dottrinali dei Testimoni solo nel 1935; prima di allora pesavano soprattutto la diffusione di stampa straniera ostile al regime e al clero e il sospetto di attività antinazionale.
I TdG italiani furono oggetto di arresti, condanne al confino, internamento. Alcuni vennero inviati alle colonie penali delle isole. Durante la Seconda Guerra Mondiale la situazione peggiorò: diversi Testimoni finirono nei campi di internamento, e alcuni perirono.
Questa persecuzione, reale e documentata, è parte della memoria identitaria dell’Organizzazione in Italia. La WTS la usa come prova che i propri membri sono “perseguitati per giustizia”, in continuità con i martiri cristiani delle origini. È una narrativa presente in modo ricorrente nelle pubblicazioni ufficiali e nei discorsi assembleari.
3. Il dopoguerra: la grande espansione
Il vero radicamento dei TdG in Italia avvenne nel dopoguerra, in un contesto di profonda crisi sociale, religiosa e valoriale.
Gli anni ’50 e ’60 videro una crescita significativa del numero di proclamatori. L’Organizzazione era ben strutturata, offriva risposte chiare a domande esistenziali in un momento di disorientamento collettivo, e proponeva una comunità coesa in un paese che stava attraversando trasformazioni rapide e spesso traumatiche.
La predicazione porta a porta era particolarmente efficace nei contesti rurali e nelle periferie urbane in crescita, ambienti in cui la Chiesa cattolica era percepita come distante, istituzionale, poco attenta ai bisogni delle persone comuni. I TdG portavano attenzione, ascolto, Bibbia in mano, risposte pronte.
Gli anni ’70 e ’80 consolidarono questo radicamento. L’immigrazione interna, dal Sud verso il Nord industriale, creò comunità di migranti che trovavano nell’Organizzazione TdG un punto di riferimento stabile in ambienti nuovi e spesso ostili.
4. I numeri attuali
I dati WTS sull’Italia, estratti dalle pubblicazioni annuarie ufficiali:
- Proclamatori attivi: 250.193 nel 2023, 252.521 nel rapporto per l’anno di servizio 2025 (massimo dell’anno; la media è 252.003)
- Congregazioni: 2.804 nel 2023, 2.696 nel rapporto per l’anno di servizio 2025
- Ore di predicazione annuali: dato non più disponibile. Dal settembre 2023 l’organizzazione ha smesso di chiedere ai proclamatori di rendicontare le ore, e il dato non compare più nei rapporti
- Studi biblici condotti: 71.978 di media nell’anno di servizio 2025
In proporzione alla popolazione, l’Italia ha una delle concentrazioni di Testimoni di Geova più alte dell’Europa occidentale, significativamente superiore alla Francia, alla Germania, al Regno Unito. Perché l’Italia abbia una densità così alta è una domanda aperta. Fra i fattori discussi ci sono l’emigrazione di ritorno dagli Stati Uniti, la debolezza del presidio cattolico nelle periferie urbane del dopoguerra e la trasmissione familiare della fede. Nessuna di queste spiegazioni è verificata, e il richiamo generico a strutture familiari e comunitarie forti non spiega nulla, perché quelle strutture si trovano anche in paesi dove i Testimoni sono molto meno densi.
5. Il profilo sociologico
Sui Testimoni di Geova italiani la letteratura è divisa. Gli studi di area CESNUR, il cui esponente principale è Massimo Introvigne, li leggono come minoranza religiosa in chiave di libertà religiosa e respingono espressamente le categorie del lavaggio del cervello e della manipolazione mentale, cioè le categorie su cui poggia buona parte di questo archivio. La letteratura critica muove dalle testimonianze degli ex membri. Il profilo che segue non è di Introvigne, e il disincentivo verso l’università non appartiene alla sua scuola: è ricavato dai dati ufficiali della Watch Tower e, per il resto, da ricostruzioni che non è stato possibile verificare in modo indipendente:
Distribuzione geografica. La presenza TdG è capillare in tutto il territorio, con concentrazioni significative in Campania, Sicilia, Calabria e nelle aree metropolitane del Nord. Il Sud Italia ha tradizionalmente percentuali più alte di aderenti rispetto al Nord.
Profilo socioeconomico. La base dell’Organizzazione in Italia è prevalentemente di ceto medio-basso, con bassa scolarizzazione terziaria (coerente con il disincentivo attivo verso l’università). Esistono eccezioni significative, ma il profilo medio è questo.
Struttura familiare. La famiglia è il canale principale di trasmissione della fede, in Italia come altrove. Su quale sia la quota di nuovi battezzati adulti cresciuti in famiglie di Testimoni non esiste una statistica pubblica: la Watch Tower non pubblica quel dato per paese e la letteratura non lo ricostruisce.
6. Il riconoscimento giuridico
Una questione rilevante per comprendere la posizione dei TdG nell’Italia contemporanea è quella del riconoscimento giuridico.
I piani sono tre, e vengono confusi spesso. La libertà di professare e praticare la fede è garantita dall’articolo 19 della Costituzione; il diritto delle confessioni diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, discende direttamente dall’articolo 8, secondo comma. Sono garanzie che operano senza bisogno di chiedere nulla a nessuno. La personalità giuridica di ente di culto la Congregazione l’ha ottenuta per la via dei culti ammessi, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e da lì discendono le esenzioni fiscali e la disponibilità di luoghi di culto. Ciò che l’Organizzazione ha chiesto per decenni senza ottenerlo è l’intesa prevista dall’articolo 8, terzo comma.
La questione dell’intesa, l’accordo formale con lo Stato italiano previsto dall’art. 8, terzo comma, della Costituzione, è aperta dal 1977. Con le confessioni diverse da quella cattolica non si stipulano concordati ma intese, e l’intesa con i Testimoni di Geova è stata firmata tre volte senza mai diventare legge: siglata il 18 novembre 1999 e firmata il 20 marzo 2000, firmata di nuovo il 4 aprile 2007 a Palazzo Chigi da Romano Prodi e da Denni Angeli, approvata una terza volta dal Consiglio dei Ministri nel 2014. Il disegno di legge di approvazione fu presentato al Senato l’8 giugno 2010 come atto S.2237, approvato dal Senato il 19 settembre 2012 e trasmesso alla Camera come atto C.5473, dove decadde per fine anticipata della legislatura. Da allora non risultano ulteriori iniziative legislative.
Su questa situazione è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con sentenza dell’11 giugno 2026 nel caso Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses c. Italia, ricorso n. 49687/16, la Corte ha condannato all’unanimità l’Italia per violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, rilevando che fra il 1984 e il 2021 l’Italia ha concluso tredici intese con altre confessioni mentre la Congregazione è rimasta esclusa per oltre quarant’anni senza una giustificazione obiettiva e ragionevole. La vicenda è ricostruita per esteso nella pagina dedicata all’Intesa del 2007.
Il contesto giuridico influenza la percezione pubblica dell’Organizzazione: in Italia i TdG sono spesso percepiti come una minoranza religiosa da proteggere, non come un’organizzazione le cui pratiche interne meritino a loro volta un esame critico. Sul piano giudiziario quelle pratiche, l’ostracismo in particolare, non hanno finora trovato censura; parlare di violazione di diritti in senso giuridico vorrebbe dire attribuire ai giudici il contrario di quello che hanno detto. Che la difesa della libertà religiosa, sacrosanta in linea di principio, abbia talvolta oscurato l’esame delle pratiche interne è una valutazione di questo archivio, non un dato.
7. L’interrogazione parlamentare del 1998
Il 12 novembre 1998, nella 485ª seduta, venti senatori di diversi gruppi parlamentari, primo firmatario Francesco Bosi, presentarono l’interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-13076 al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Interno e al Ministro delle Finanze, chiedendo in sostanza di sospendere le trattative per la stipulazione di una intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ai sensi dell’art. 8 della Costituzione. L’atto elencava in premessa diciassette circostanze specifiche, formulate al condizionale come informazioni ricevute e non numerate nel testo ufficiale: dal rifiuto delle trasfusioni, allo shunning degli espulsi, alla raccolta di archivi riservati sui fedeli, alla presunta attività commerciale dell’organizzazione.
La risposta dell’organizzazione, una lettera del 24 novembre 1998 firmata da Francesco Corsano per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e inviata al Presidente del Senato Nicola Mancino, è un documento rivelatore. La riproduzione consultabile non accompagna la firma con alcuna qualifica, e la lettera non figura fra gli atti del Senato, che registrano l’interrogazione e la risposta del Governo. Redatta con l’assistenza dell’OLIR (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose) e corredata di 65 allegati, la lettera risponde punto per punto alle accuse usando il diritto costituzionale italiano, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e la normativa europea.
Alcune risposte sono difensive nel senso tecnico: citano sentenze favorevoli, argomentano la legittimità costituzionale delle pratiche contestate. Altre ammettono, senza dirlo.
Sul punto 2 dell’interrogazione, “Agli aderenti sarebbe proibito di denunciare alle autorità giudiziarie reati eventualmente commessi dagli adepti”, la risposta cita espressamente la Torre di Guardia del 15 luglio 1975 come fonte che “suggeriva ai fedeli, in riferimento ai consigli biblici, di riparare ai torti causati senza rivolgersi ai Tribunali”. La lettera lo presenta come raccomandazione biblica e non come imposizione. L’ammissione però non copre l’accusa: il materiale citato riguarda la composizione dei torti fra credenti senza ricorrere ai tribunali, cioè il contenzioso civile secondo 1 Corinti 6, mentre il punto 2 dell’interrogazione riguardava la denuncia di reati. Quello che l’organizzazione ammette è un dato reale e diverso da quello contestato. La non denuncia dei reati si documenta altrove, nelle istruzioni interne ai corpi degli anziani, non con l’esortazione paolina sulle liti fra fratelli.
Sul punto 5, lo shunning, la risposta cita la Torre di Guardia del 15 aprile 1991 come evidenza che “i pastori fanno ogni sforzo per contattare gli espulsi”, ma conferma implicitamente la prassi stessa.
Sul punto 4, gli archivi sui fedeli, la risposta precisa: “i nostri organi confessionali non detengono alcun fascicolo ‘segreto’ sul conto dei fedeli”, una negazione calibrata sul solo aggettivo, e quindi compatibile con l’esistenza di registri riservati. Che la lettera li definisca così è una lettura dell’autore: il passaggio in cui l’organizzazione userebbe il termine «riservati» non è riprodotto, e l’ammissione resta un’inferenza.
La lettera chiedeva al Presidente del Senato di intervenire perché i senatori “si attenessero a forme di linguaggio che non si prestino a far passare come dati accertati […] semplici illazioni e spunti polemici”.
Nessuna intesa è mai entrata in vigore.
«Il solo regime fascista li definì in modo analogo quando il Tribunale speciale fascista nel 1940 condannò 26 testimoni di Geova per “costituzione di associazione antinazionale”. La pubblicazione ‘Aula IV: Tutti i processi del Tribunale Speciale fascista’ riferisce ulteriormente che i testimoni di Geova “hanno subito continue persecuzioni ad opera del fascismo”.»
— Lettera di Francesco Corsano al Presidente del Senato, 24 novembre 1998
L’Organizzazione, dovendo rispondere a contestazioni sulle proprie pratiche interne, rispose anche richiamando la persecuzione fascista subita. Era una mossa efficace. Che cosa questo dica sull’uso pubblico della memoria della persecuzione è una lettura, non un dato.
Da qui in avanti non è documentazione: è la lettura dell’autore.
8. La posizione di Morpheo
Sono cresciuto in una famiglia TdG del Sud Italia trapiantata al Nord. Conosco questa storia non come dato statistico ma come vissuto: le assemblee nelle Sale del Regno fuori città, la predicazione nei quartieri nuovi, le famiglie che si ritrovavano tra TdG perché era il modo in cui i miei genitori ricostruivano una comunità lontana dalla propria terra.
C’era qualcosa di genuino in quel bisogno. E c’era qualcosa di molto efficace nel modo in cui l’Organizzazione lo intercettava.
Non si sono radicati qui perché le persone erano ingenue. Si sono radicati perché offrivano qualcosa di reale, comunità, identità, risposte, in un momento in cui quelle cose erano difficili da trovare altrove. Il problema non era il bisogno. Il problema era il prezzo nascosto di quella risposta.
9. Fonti
- Introvigne, Massimo. I Testimoni di Geova: chi sono, cosa credono, perché crescono. Elle Di Ci, 1995.
- CESNUR: Centro Studi Nuove Religioni: dati aggiornati sulla presenza TdG in Italia, disponibili su cesnur.org.
- Watch Tower Bible and Tract Society. Annuario dei Testimoni di Geova (edizioni annuali): dati statistici per paese.
- Leman, Johan. “The Italo-Brussels Jehovah’s Witnesses Revisited: From First-generation Religious Fundamentalism to Ethno-religious Community Formation.” Social Compass 45, n. 2 (1998): 219-226.
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 8 (libertà religiosa e intese con lo Stato).
- Senato della Repubblica, XIII legislatura, interrogazione 4-13076 del 12 novembre 1998, Allegato B al resoconto della 485ª seduta (mai riscontrata con risposta scritta).
- Piccioli, Paolo. “I testimoni di Geova durante il regime fascista.” Studi Storici 41, n. 1 (2000): 191-229. Le cifre della repressione del 1939-1940 sono a p. 224.
- Aula IV. Tutti i processi del Tribunale speciale fascista, a cura di Adriano Dal Pont, Alfonso Leonetti, Pasquale Maiello e Lino Zocchi. La Pietra, Milano 1976.
[VERIFICATO] Ogni affermazione di fatto è stata ricondotta a una fonte controllabile. Come classifico le fonti.
Cronologia delle verifiche
Prima pubblicazione: 3 aprile 2026. Ultima verifica: 2 agosto 2026.
Correzioni di sostanza applicate nelle revisioni di luglio e agosto 2026:
- 2 agosto 2026. Le cifre della repressione del 1939-1940, trecento interrogati, un centinaio e mezzo di arresti, ventisei deferiti al Tribunale speciale, hanno adesso la loro fonte: Paolo Piccioli, Studi Storici 41/1 (2000), p. 224. Aggiunti in bibliografia anche gli estremi di Aula IV.
- Tolta la qualifica di Vicepresidente dalla firma di Francesco Corsano. Nella riproduzione disponibile della lettera la firma non è accompagnata da alcuna qualifica, e la lettera non figura fra gli atti del Senato.
- 31 luglio 2026. Tolta dalla parte documentaria la subordinata che dava per acquisita una violazione dei diritti dei membri. Sul piano giudiziario le pratiche interne, l’ostracismo in particolare, non hanno finora trovato censura, e affermare una violazione in senso giuridico significherebbe far dire ai giudici il contrario di quello che hanno detto. Resta che quelle pratiche meritino un esame critico.
- Corretto l’uso della risposta dell’Organizzazione all’interrogazione parlamentare. Il materiale citato riguarda la composizione dei torti fra credenti senza ricorrere ai tribunali, cioè il contenzioso civile secondo 1 Corinti 6, mentre il punto contestato riguardava la denuncia di reati: l’ammissione è reale ma su un dato diverso, e non copre l’accusa. La non denuncia si documenta nelle istruzioni interne ai corpi degli anziani, non con l’esortazione paolina sulle liti fra fratelli.
- Ridotta a inferenza l’ammissione sui «registri riservati». Negare che i registri siano «segreti» non equivale ad ammetterne l’esistenza, e il passaggio in cui l’organizzazione userebbe la parola «riservati» non è riprodotto: finché non lo è, va presentata come una mia lettura e non come citazione.
- Riscritto l’impianto della sezione sociologica. Presentavo gli studi di area CESNUR come «le ricerche sociologiche» senza dire che sono una parte in causa: quella scuola respinge espressamente le categorie del lavaggio del cervello e della manipolazione mentale, cioè quelle su cui poggia buona parte di questo archivio, e attribuirle un profilo che comprende il disincentivo verso l’università le faceva dire ciò che non dice. Ho tolto anche la quota di battezzati nati dentro, che nessuna fonte pubblica, e la spiegazione della densità italiana con le strutture familiari e comunitarie forti, che non spiega nulla perché quelle strutture ci sono anche dove i Testimoni sono molto meno densi.
- Dichiarati per quello che sono due passaggi che stavano nella parte documentaria: quello sulla difesa della libertà religiosa che avrebbe oscurato l’esame delle pratiche interne, e quello sulla potenza narrativa della memoria della persecuzione. Il fatto documentato è che l’Organizzazione, dovendo rispondere a contestazioni sulle proprie pratiche, abbia risposto anche richiamando la persecuzione subita; che cosa questo dica è una valutazione mia, e la sua sede è la sezione finale.
- Precisata la cronologia della persecuzione fascista, che il paragrafo proiettava su tutto il ventennio mentre si concentra nella sua parte finale. Il gruppo italiano contava allora fra le centocinquanta e le duecento persone, e la repressione lo colpì dentro una politica generale del regime verso i culti non cattolici: la circolare Buffarini Guidi del 9 aprile 1935 aveva già ordinato lo scioglimento delle comunità pentecostali, e quella del 22 agosto 1939 sulle sette religiose è lo snodo.
- Corretto il fondamento giuridico, che confondeva tre piani. Ciò che i Testimoni chiedono da decenni è l’intesa dell’articolo 8, terzo comma; la libertà di organizzarsi secondo i propri statuti discende già dall’articolo 8, secondo comma, e non si chiede a nessuno. La personalità giuridica di ente di culto l’hanno per la via dei culti ammessi, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783.
- Corretto il numero delle congregazioni italiane in 2.783, dato CESNUR riferito al 2023, al posto di «circa 1.800».
- Riscritta la chiusura della sezione 7: con le confessioni diverse dalla cattolica lo Stato stipula un'intesa e non un Concordato, e quella del 2007 fu sottoscritta ma mai ratificata dal Parlamento.
- Aggiunta alla sezione 6 sull'intesa la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, prima assente.