Il Consiglio dei Ministri approvò l’accordo nel 2007. Il disegno di legge arrivò in Parlamento nel 2010 e il Senato lo approvò nel 2012. Alla Camera si fermò. Nel giugno 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per quel blocco.


Introduzione

L’Intesa del 2007 tra lo Stato italiano e i Testimoni di Geova non ha mai completato il suo iter parlamentare. In Italia, il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche è regolato dall’articolo 8 della Costituzione. Il terzo comma è preciso: «I rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Le intese sono accordi negoziati tra il governo e la confessione religiosa, poi approvati con legge del Parlamento. Determinano in modo concreto i diritti e i limiti di quella confessione nell’ordinamento italiano: l’accesso al sistema fiscale dell’otto per mille, il riconoscimento civile dei matrimoni religiosi, la possibilità di aprire scuole con valore legale, le tutele per il ministero religioso, le agevolazioni per i luoghi di culto.

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova negoziò e ottenne l’approvazione di un’intesa da parte del Consiglio dei Ministri nel 2007. Il relativo disegno di legge fu presentato al Senato, approvato da un ramo del Parlamento e mai portato a termine.


1. Il quadro: le intese già ratificate

A partire dagli anni ’80, l’Italia ha ratificato intese con diverse confessioni religiose non cattoliche. La prima fu con la Chiesa Valdese nel 1984. Seguirono, nell’ordine: le Assemblee di Dio (1988), gli Avventisti del settimo giorno (1988), le Comunità Ebraiche (1989), i Battisti (1995), i Luterani (1995).

Negli anni 2000 e 2010 il processo continuò: intese con le Chiese Apostolica (2012), Buddista (2012), Induista (2012), Sikh (2015), e altre confessioni minori.

Ogni intesa segue lo stesso iter: la confessione negozia con il governo, il Consiglio dei Ministri approva il testo, il Parlamento lo ratifica con legge ordinaria. La ratifica parlamentare è il passaggio che trasforma l’accordo in diritto positivo.

I Testimoni di Geova arrivarono all’approvazione governativa nel 2007. Quella approvazione — come per tutte le altre confessioni — avrebbe dovuto essere seguita dalla ratifica parlamentare. Non lo fu.


2. La cronologia del blocco

Il Consiglio dei Ministri presieduto da Romano Prodi approvò il testo dell’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel 2007. L’approvazione era il risultato di un negoziato formale tra la confessione e il governo, condotto secondo le procedure previste dalla legge n. 400/1988.

Il governo Prodi cadde nel gennaio 2008 senza che il disegno di legge fosse stato presentato. Vi provvide il governo successivo: l’atto fu presentato al Senato l’8 giugno 2010 come disegno di legge S. 2237, esaminato in commissione e approvato dall’aula del Senato il 19 settembre 2012. Trasmesso alla Camera come C. 5473, non fu mai calendarizzato prima della fine della legislatura, e con essa decadde.

Da allora la procedura è ripartita da zero a ogni legislatura. Fra il 2000 e il 2014 sono stati sottoscritti più testi di intesa con la Congregazione: nessuno ha completato l’iter.

Il punto quindi non è che nessuno abbia mai portato il testo in Parlamento. È che il Parlamento lo ha portato fino a metà e poi lo ha lasciato lì, e che nessun governo successivo ha ritenuto di riprenderlo.

Non risulta alcuna dichiarazione ufficiale che spieghi il mancato completamento dell’iter.


3. Cosa manca concretamente

L’assenza di intesa ratificata produce conseguenze giuridiche precise e verificabili.

L’otto per mille. Il sistema dell’otto per mille permette ai contribuenti italiani di destinare lo 0,8% dell’IRPEF a una confessione religiosa o allo Stato. Possono accedere al meccanismo solo le confessioni con intesa ratificata. I Testimoni di Geova ne sono esclusi. In termini pratici, questo significa che le decine di migliaia di TdG italiani non possono destinare a favore della propria confessione quella quota di imposta che i membri delle confessioni con intesa destinano alle loro — il tutto a parità di contributo fiscale.

Il riconoscimento dei matrimoni religiosi. Le confessioni con intesa ratificata possono ottenere il riconoscimento civile automatico dei matrimoni celebrati dai propri ministri di culto. Per i TdG, i matrimoni officiati secondo i propri riti non hanno di per sé effetti civili automatici: il riconoscimento richiede procedure aggiuntive.

Le scuole. Le confessioni con intesa possono aprire scuole con titoli di studio aventi valore legale. Senza intesa, questa possibilità è preclusa.

Le agevolazioni fiscali. Alcune agevolazioni sull’IMU per gli immobili di culto e sull’IRES per le attività degli enti religiosi sono riservate alle confessioni con intesa ratificata o ne beneficiano in misura maggiore.


4. Il paradosso

Il paradosso della situazione è documentabile con precisione: i Testimoni di Geova in Italia sono un’organizzazione riconosciuta come ente di culto ai sensi dell’art. 19 della Costituzione, con piena libertà di professare e praticare la propria fede. Hanno congregazioni, Sale del Regno, pubblicazioni, un sito web ufficiale, uno staff di missionari. Operano liberamente da decenni.

Allo stesso tempo, sono esclusi dai meccanismi di piena integrazione nell’ordinamento ecclesiastico italiano per un blocco procedurale che dura da circa due decenni — senza che alcun governo abbia dichiarato ufficialmente di voler ritirare l’accordo, e senza che il negoziato sia stato formalmente riaperto.

La confessione si trova in una zona grigia istituzionale: riconosciuta ma non integrata, tollerata ma non equiparata alle confessioni con intesa ratificata.


5. La questione degli abusi e il diritto italiano

Il contesto dell’intesa non ratificata si intreccia con un’altra questione di rilievo giuridico: l’obbligo di segnalazione degli abusi su minori.

Il diritto italiano — art. 331 c.p.p. per i pubblici ufficiali e art. 334 c.p.p. per i cittadini comuni — prevede l’obbligo di segnalare alle autorità competenti i reati di cui si viene a conoscenza. In linea di principio, questo obbligo si applica anche agli anziani di congregazione.

La questione se gli anziani possano invocare il segreto religioso — analogo al segreto ministeriale del clero cattolico — per sottrarsi all’obbligo di segnalazione non è stata risolta in modo definitivo dalla giurisprudenza italiana.

Nel caso documentato dal Tribunale di Torino nel 2015, un anziano di congregazione fu condannato per abusi sessuali su minori. Il tribunale criticò esplicitamente la gestione interna della congregazione, rilevando come il meccanismo di segnalazione al dipartimento legale interno WTS avesse ostacolato la tempestiva segnalazione alle autorità civili — lo stesso meccanismo documentato dalla Royal Commission australiana nel 2016 per il periodo 1950-2015.

Nel caso di Firenze del 2025, sei bambine tra i 4 e i 10 anni denunciarono collettivamente gli abusi subiti nella loro stessa comunità. La denuncia partì dalle bambine stesse, non da un meccanismo interno di segnalazione.

La zona grigia giuridica sull’obbligo di segnalazione degli anziani — unita alla documentazione delle pratiche interne WTS — rappresenta una questione aperta nel diritto ecclesiastico italiano.


6. La condanna della Corte europea (2026)

L’11 giugno 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il ricorso presentato nel 2016 dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro l’Italia, e ha condannato lo Stato italiano.

Il punto giuridico è la differenza di trattamento rispetto alle confessioni che un’intesa l’hanno ottenuta. Per la Corte quella differenza è priva di “giustificazione oggettiva e ragionevole”, e il protrarsi dell’omissione statale nella conclusione dell’accordo integra un comportamento arbitrario. Le argomentazioni del Governo, che richiamavano il rifiuto delle trasfusioni, la posizione sulla donazione di sangue e l’astensione dal voto, non sono state ritenute sufficienti a giustificare l’esclusione. La Corte ha riscontrato la violazione della libertà religiosa e del diritto di proprietà, quest’ultimo in relazione all’accesso all’otto per mille.

La sentenza non obbliga l’Italia a firmare un’intesa. Chiede che il sistema bilaterale funzioni con criteri trasparenti e verificabili, e che l’accesso ai benefici di legge non dipenda da una scelta discrezionale mai motivata.

Va detto con chiarezza, perché è il punto in cui questo sito rischia di essere prevedibile: è una pronuncia favorevole ai Testimoni di Geova, e sui fatti ha ragione. Un accordo firmato dallo Stato e lasciato a metà per quasi vent’anni, senza che nessuno abbia mai spiegato perché, è esattamente ciò che una corte dei diritti umani è lì per sanzionare.


7. La posizione di Morpheo

Ho trascorso anni in un’Organizzazione che si presenta come perseguitata, come minoranza che resiste al mondo avverso. È parte dell’identità: la persecuzione è una prova di fedeltà.

Quello che non si dice mai nelle adunanze è che quella stessa Organizzazione ha un accordo governativo firmato da quasi vent’anni che nessun governo ha ritenuto necessario portare in Parlamento. Non perché ci sia stata opposizione formale — non ci sono stati dibattiti parlamentari, non ci sono state dichiarazioni di contrarietà. Semplicemente, il disegno di legge non è mai stato iscritto all’ordine del giorno.

Il silenzio procedurale non è neutro. È una scelta che si ripete governo dopo governo, indipendentemente dal colore politico.

Quello che trovo interessante non è tanto il fatto in sé — molte organizzazioni attendono iter parlamentari incompleti. È il contrasto con la narrativa dell’Organizzazione, che presenta ogni ritardo burocratico come persecuzione, ogni limitazione come martirio.

Per anni ho letto questa vicenda come indifferenza amministrativa più che come persecuzione, e continuo a pensare che chi decideva non avesse in mente i Testimoni di Geova quando non calendarizzava il testo. Ma la sentenza del 2026 mi obbliga a una correzione: quando un’omissione si ripete per vent’anni e colpisce sempre lo stesso soggetto, chiamarla distrazione non basta più. Una corte l’ha chiamata discriminazione, e sui fatti ha ragione.

Resta il contrasto che mi interessava all’inizio, e che la sentenza non tocca: un’organizzazione che racconta ai propri fedeli una persecuzione permanente ha passato vent’anni ad aspettare una firma, non a subire un divieto. Le due cose possono essere vere insieme.


8. Fonti

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 8 (confessioni religiose non cattoliche e intese).
  • Legge n. 400/1988 (ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) — procedura per le intese con le confessioni religiose.
  • Senato della Repubblica, disegno di legge S. 2237, XVI Legislatura: presentato l’8 giugno 2010, approvato dal Senato il 19 settembre 2012, trasmesso alla Camera come C. 5473 e decaduto a fine legislatura.
  • Corte europea dei diritti dell’uomo, Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, sentenza dell’11 giugno 2026 (ricorso proposto nel 2016).
  • Consiglio dei Ministri, 2007 — delibera di approvazione dell’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Il testo dell’intesa è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla Gazzetta Ufficiale.
  • OLIR — Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose (olir.it) — database delle intese e dei rapporti tra Stato e confessioni religiose in Italia.
  • Tribunale di Torino, 2015: procedimento per abusi sessuali a carico di un anziano di congregazione. Estremi della sentenza non verificati; il riferimento va confermato prima di essere citato come precedente.
  • Tribunale di Firenze, sentenza 13 marzo 2025. Fonti: Il Post (13/03/2025), ANSA (01/11/2024), Open Online (14/03/2025).
  • Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Case Study 29 (2016) — per il meccanismo internazionale di segnalazione interna WTS.

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