Il Consiglio dei Ministri approvò l’accordo nel 2007. Il disegno di legge arrivò in Parlamento nel 2010 e il Senato lo approvò nel 2012. Alla Camera si fermò. Nel giugno 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per quel blocco.


Introduzione

L’Intesa del 2007 tra lo Stato italiano e i Testimoni di Geova non ha mai completato il suo iter parlamentare. In Italia, il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche è regolato dall’articolo 8 della Costituzione. Il terzo comma è preciso: «I rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Le intese sono accordi negoziati tra il governo e la confessione religiosa, poi approvati con legge del Parlamento. Determinano i diritti e i limiti di quella confessione nell’ordinamento italiano: l’accesso al sistema fiscale dell’otto per mille, il riconoscimento civile dei matrimoni religiosi, alcune agevolazioni per gli istituti di istruzione, le tutele per il ministero religioso, le agevolazioni per i luoghi di culto. La parità scolastica non rientra nell’elenco: dipende dalla legge n. 62/2000 e dai requisiti che essa fissa, non dall’intesa.

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova negoziò e ottenne l’approvazione di un’intesa da parte del Consiglio dei Ministri nel 2007. Il relativo disegno di legge fu presentato al Senato, approvato da un ramo del Parlamento e mai portato a termine.


1. Il quadro: le intese già ratificate

A partire dagli anni ’80, l’Italia ha ratificato intese con diverse confessioni religiose non cattoliche. La prima fu con la Chiesa Valdese nel 1984. Seguirono, nell’ordine: le Assemblee di Dio (1988), gli Avventisti del settimo giorno (1988), le Comunità Ebraiche (1989), i Battisti (1995), i Luterani (1995).

Negli anni 2000 e 2010 il processo continuò: Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Chiesa Apostolica (tutte con legge nel 2012), Unione Buddhista Italiana e Unione Induista Italiana (2012), Istituto Buddista Soka Gakkai (2016), Chiesa d’Inghilterra (2021). Le confessioni con un’intesa in vigore sono tredici. Questa pagina riportava un’intesa con una confessione sikh: non esiste, né approvata né firmata. I sikh in Italia hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto, che è cosa diversa.

Ogni intesa segue lo stesso iter: la confessione negozia con il governo, il Consiglio dei Ministri approva il testo, il Parlamento lo ratifica con legge ordinaria. La ratifica parlamentare è il passaggio che trasforma l’accordo in diritto positivo.

I Testimoni di Geova arrivarono all’approvazione governativa nel 2007. Quella approvazione, come per tutte le altre confessioni, avrebbe dovuto essere seguita dalla ratifica parlamentare. Non lo fu.


2. La cronologia del blocco

Il Consiglio dei Ministri presieduto da Romano Prodi approvò il testo dell’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel 2007. L’approvazione era il risultato di un negoziato formale tra la confessione e il governo, condotto secondo le procedure previste dalla legge n. 400/1988.

Il governo Prodi cadde nel gennaio 2008 senza che il disegno di legge fosse stato presentato. Vi provvide il governo successivo: l’atto fu presentato al Senato l’8 giugno 2010 come disegno di legge S. 2237, esaminato in commissione e approvato dall’aula del Senato il 19 settembre 2012. Trasmesso alla Camera come C. 5473, non fu mai calendarizzato prima della fine della legislatura, e con essa decadde.

Da allora la procedura è ripartita da zero a ogni legislatura. Fra il 2000 e il 2014 sono stati sottoscritti più testi di intesa con la Congregazione: nessuno ha completato l’iter.

Non è che nessuno abbia mai portato il testo in Parlamento. Il Parlamento lo ha portato fino a metà e poi lo ha lasciato lì; nessun governo successivo ha ritenuto di riprenderlo.

Non risulta alcuna dichiarazione ufficiale che spieghi il mancato completamento dell’iter.


3. Cosa manca concretamente

L’assenza di intesa ratificata produce conseguenze giuridiche precise e verificabili.

L’otto per mille. Il sistema dell’otto per mille permette ai contribuenti italiani di destinare lo 0,8% dell’IRPEF a una confessione religiosa o allo Stato. Possono accedere al meccanismo solo le confessioni con intesa ratificata. I Testimoni di Geova ne sono esclusi. Le decine di migliaia di TdG italiani non possono quindi destinare alla propria confessione quella quota di imposta che i membri delle confessioni con intesa destinano alle loro, a parità di contributo fiscale.

Il riconoscimento dei matrimoni religiosi. Nessun matrimonio religioso ha effetti civili automatici: anche in regime di intesa servono le pubblicazioni e la trascrizione nei registri dello stato civile. E il matrimonio celebrato da un ministro di culto dei Testimoni di Geova può già oggi produrre effetti civili, per la via dei culti ammessi: la legge 24 giugno 1929, n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 lo consentono quando la nomina del ministro sia stata approvata dal Ministro dell’interno e l’ufficiale dello stato civile abbia rilasciato la prescritta autorizzazione. La Corte di cassazione lo ha confermato nel 2020, annullando il diniego di trascrizione di un matrimonio celebrato con il rito dei Testimoni di Geova. La differenza rispetto al regime di intesa è di procedura e di riconoscimento simbolico, non di possibilità.

Le scuole. In materia scolastica l’intesa avrebbe valore essenzialmente ricognitivo. La parità scolastica e il valore legale dei titoli non dipendono dall’intesa ma dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che li riconosce a qualunque istituzione scolastica non statale in possesso dei requisiti da essa fissati, confessionale o no. Nulla è precluso per assenza di intesa.

Le agevolazioni fiscali. L’esenzione IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto non è condizionata all’intesa: la legge la riconosce a ogni culto compatibile con gli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le Sale del Regno vi rientrano. Lo stesso vale per il regime fiscale degli enti non commerciali, che passa per il diritto comune. Ciò che l’intesa aggiunge sul piano economico è l’accesso all’otto per mille e la deducibilità delle erogazioni liberali, che l’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi riserva alle confessioni con cui lo Stato ha stipulato accordi o intese.


4. Il paradosso

I Testimoni di Geova in Italia sono un ente di culto dotato di personalità giuridica riconosciuta ai sensi della legislazione sui culti ammessi, la legge 24 giugno 1929, n. 1159; il riconoscimento è avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783. La libertà di professare e praticare la fede discende invece dall’articolo 19 della Costituzione, e non dal riconoscimento dell’ente. Hanno congregazioni, Sale del Regno, pubblicazioni, un sito web ufficiale, uno staff di missionari. Operano liberamente da decenni.

Allo stesso tempo, sono esclusi dai meccanismi di piena integrazione nell’ordinamento ecclesiastico italiano per un blocco procedurale che dura da circa due decenni, senza che alcun governo abbia dichiarato ufficialmente di voler ritirare l’accordo, e senza che il negoziato sia stato formalmente riaperto.

La confessione resta riconosciuta ma non integrata, tollerata ma non equiparata alle confessioni con intesa ratificata.


5. La questione degli abusi e il diritto italiano

Il contesto dell’intesa non ratificata si intreccia con un’altra questione di rilievo giuridico: l’obbligo di segnalazione degli abusi su minori.

Nel diritto italiano l’obbligo di denuncia grava sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio (artt. 331 e 332 c.p.p.) e, sotto forma di referto, su chi esercita una professione sanitaria (art. 365 c.p.). Per il privato cittadino l’art. 333 c.p.p. prevede una facoltà, non un obbligo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L’anziano di congregazione, che è ministro di culto e non ha qualifica pubblica, di norma non rientra in nessuna di queste categorie. L’assenza dell’intesa non c’entra: nessun ministro di culto, di nessuna confessione, ha un obbligo di denuncia.

Non esistendo un obbligo di segnalazione a carico dei ministri di culto, non c’è nulla da cui sottrarsi, e la questione del segreto religioso non si pone su quel piano. Il segreto ministeriale rileva altrove: come facoltà di astenersi dal deporre come testimoni, riconosciuta dall’articolo 200, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale ai ministri delle confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. È una formula che non richiede l’intesa, e vale quindi anche per gli anziani dei Testimoni di Geova. Quello che resta aperto è una scelta di politica del diritto: se introdurre un obbligo di segnalazione, oggi inesistente, per i ministri di culto di qualsiasi confessione.

La sentenza di un Tribunale di Torino del 2015 su questo tema, a lungo citata anche in questo archivio, non esiste: la ricerca non ha trovato alcun procedimento torinese di quell’anno su abusi in una congregazione dei Testimoni di Geova. L’origine dell’errore è probabilmente la traduzione italiana di due condanne britanniche molto riprese fra il dicembre 2015 e il febbraio 2016, quelle di Ian Pheasey alla Warwick Crown Court e di Harry Holt alla Kilmarnock Sheriff Court. Nel caso di Firenze del 2025, sei bambine tra i 4 e i 10 anni denunciarono collettivamente gli abusi subiti nella loro stessa comunità. La denuncia partì dalle bambine stesse, non da un meccanismo interno di segnalazione.

Quello che resta, e che la documentazione delle pratiche interne rende rilevante, sta altrove: per nessuna confessione esiste un obbligo di riferire all’autorità giudiziaria ciò che emerge nei procedimenti interni.


6. La condanna della Corte europea (2026)

L’11 giugno 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il ricorso presentato nel 2016 dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro l’Italia, e ha condannato lo Stato italiano.

Il punto giuridico è la differenza di trattamento rispetto alle confessioni che un’intesa l’hanno ottenuta. Per la Corte quella differenza è priva di “giustificazione oggettiva e ragionevole”, e il protrarsi dell’omissione statale nella conclusione dell’accordo integra un comportamento arbitrario. Le argomentazioni del Governo, che richiamavano il rifiuto delle trasfusioni, la posizione sulla donazione di sangue e l’astensione dal voto, non sono state ritenute sufficienti a giustificare l’esclusione. La Corte ha accertato una discriminazione ai sensi dell’articolo 14 nel godimento della libertà religiosa e, quanto all’otto per mille, dei diritti patrimoniali tutelati dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. Le censure fondate sull’articolo 9 e sull’articolo 1 del Protocollo n. 1 presi da soli sono state dichiarate ricevibili ma non esaminate separatamente; la Corte non ha affermato che negare in sé l’intesa o l’otto per mille sia vietato, e ha censurato il trattamento differenziato privo di giustificazione obiettiva e ragionevole.

La sentenza non obbliga l’Italia a firmare un’intesa. Chiede che il sistema bilaterale funzioni con criteri trasparenti e verificabili, e che l’accesso ai benefici di legge non dipenda da una scelta discrezionale mai motivata.

È una pronuncia favorevole ai Testimoni di Geova, e sui fatti ha ragione. Un accordo firmato dallo Stato e lasciato a metà per quasi vent’anni, senza che nessuno abbia mai spiegato perché, è esattamente ciò che una corte dei diritti umani è lì per sanzionare.


Da qui in avanti non è documentazione: è la lettura dell’autore.

7. La posizione di Morpheo

Ho trascorso anni in un’Organizzazione che si presenta come perseguitata, come minoranza che resiste al mondo avverso. È parte dell’identità: la persecuzione è una prova di fedeltà.

Quello che non si dice mai nelle adunanze è che quella stessa Organizzazione ha un accordo con lo Stato italiano firmato tre volte, nel 2000, nel 2007 e deliberato di nuovo nel 2014, che non è mai diventato legge. E che il Parlamento, contrariamente a quanto si legge spesso, il testo lo ha esaminato: il Senato lo approvò il 19 settembre 2012 e lo trasmise alla Camera, dove decadde per fine anticipata della legislatura. Dal 2014 nessun governo lo ha ripresentato.

Non c’è stata un’opposizione dichiarata, non risultano dibattiti contrari, non ci sono state prese di posizione pubbliche. C’è un iter arrivato a metà e poi fermo per oltre un decennio, sotto governi di ogni colore.

Per anni ho letto questa vicenda come inerzia amministrativa più che come persecuzione. La sentenza dell’11 giugno 2026 impone una correzione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha qualificato quell’omissione come discriminazione, rilevando che fra il 1984 e il 2021 l’Italia ha concluso tredici intese con altre confessioni mentre questa è rimasta esclusa per oltre quarant’anni senza una giustificazione obiettiva e ragionevole. Su quel punto la Corte ha dato ragione ai Testimoni di Geova, e la responsabilità dell’inadempimento è dello Stato italiano.

C’è un fatto che la sentenza non affronta. L’organizzazione descrive ai propri fedeli una persecuzione permanente; la vicenda dell’intesa è quella di un procedimento fermo a metà, non di un divieto. Le due cose possono essere vere insieme.


8. Fonti

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 8 (confessioni religiose non cattoliche e intese).
  • Legge n. 400/1988 (ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), procedura per le intese con le confessioni religiose. [elenco intese]
  • Senato della Repubblica, disegno di legge S. 2237, XVI Legislatura: presentato l’8 giugno 2010, approvato dal Senato il 19 settembre 2012, trasmesso alla Camera come C. 5473 e decaduto a fine legislatura.
  • Corte europea dei diritti dell’uomo, Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, ricorso n. 49687/16, sentenza dell’11 giugno 2026. [hudoc]
  • Consiglio dei Ministri, 2007, delibera di approvazione dell’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Il testo dell’intesa è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla Gazzetta Ufficiale.
  • OLIR: Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose (olir.it), database delle intese e dei rapporti tra Stato e confessioni religiose in Italia. [sito]
  • Tribunale di Firenze, sentenza del 13 marzo 2025, giudice per l’udienza preliminare Gianluca Mancuso, rito abbreviato. Fonti: Il Post (13/03/2025) e Open Online (14/03/2025) sulla condanna; ANSA (01/11/2024) sull’udienza preliminare, non sulla sentenza. Il numero della sentenza non risulta pubblicato.
  • Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Case Study 29 (2016), per il meccanismo internazionale di segnalazione interna WTS. [royal commission]

[VERIFICATO] Ogni affermazione di fatto è stata ricondotta a una fonte controllabile. Come classifico le fonti.

Cronologia delle verifiche

Prima pubblicazione: 3 aprile 2026. Ultima verifica: 31 luglio 2026.

Correzioni di sostanza applicate nelle revisioni di luglio e agosto 2026:

  • 31 luglio 2026. Tolta l’affermazione che senza intesa sia preclusa l’apertura di scuole. È falsa: la parità scolastica e il valore legale dei titoli dipendono dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che li riconosce a qualunque istituzione non statale in possesso dei requisiti, confessionale o no. L’introduzione dello stesso documento lo diceva già, e quell’enunciato gonfiava il pregiudizio concreto derivante dal blocco dell’intesa.
  • Corretto il confronto su matrimoni e fisco, che era mal disegnato su entrambi i lati. Nessun matrimonio religioso ha effetti civili automatici, nemmeno in regime di intesa, e quello celebrato da un ministro di culto dei Testimoni può già produrli per la via dei culti ammessi, come la Corte di cassazione ha confermato nel 2020. L’esenzione IMU per i luoghi di culto e il regime degli enti non commerciali non dipendono dall’intesa: ciò che l’intesa aggiunge è l’otto per mille e la deducibilità delle erogazioni liberali.
  • Eliminata una questione giuridica che non esiste. Non essendoci un obbligo di segnalazione a carico dei ministri di culto, non c’è nulla da cui sottrarsi invocando il segreto religioso, e la facoltà di astenersi dal deporre dell’articolo 200, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale non dipende dall’intesa: vale già per gli anziani dei Testimoni. La questione aperta non è giurisprudenziale ma di politica del diritto.
  • Corretto il dispositivo della sentenza sull’otto per mille. La Corte ha accertato una discriminazione ai sensi dell’articolo 14 nel godimento della libertà religiosa e dei diritti patrimoniali dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, non una violazione sostanziale autonoma dell’articolo 9: quelle censure sono state dichiarate ricevibili ma non esaminate separatamente. La Corte non ha affermato che negare in sé l’intesa o l’otto per mille sia vietato, ma che il trattamento differenziato era privo di giustificazione obiettiva e ragionevole. La formula era anche difforme da quella, corretta, della pagina sulla storia italiana.
  • Corretta anche qui la formula sull’anziano di congregazione e gli obblighi di denuncia: l’assenza dell’intesa non c’entra, perché nessun ministro di culto di nessuna confessione ha quell’obbligo.
  • Corretta la base del riconoscimento come ente di culto. L’articolo 19 della Costituzione garantisce la libertà di professare e praticare la fede e non è il fondamento del riconoscimento: la personalità giuridica è stata riconosciuta ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783.
  • Aggiunta una sezione sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 giugno 2026, che ha condannato l'Italia ritenendo priva di giustificazione oggettiva e ragionevole l'esclusione della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova dal sistema delle intese e dall'otto per mille.
  • Riscritta la cronologia della ratifica, che risultava mai avviata: il disegno di legge fu presentato al Senato l'8 giugno 2010 (S. 2237), approvato dal Senato il 19 settembre 2012 e trasmesso alla Camera come C. 5473, dove l'iter non si concluse.
  • Corretta l'affermazione che non vi siano stati dibattiti parlamentari: il testo ebbe esame in commissione e voto in aula al Senato, ed è mancato il passaggio alla Camera.
  • Riscritta la conclusione: il ritardo non nasce da una persecuzione dichiarata, ma il suo protrarsi è stato giudicato discriminatorio dalla Corte europea.