La regola dei due testimoni chiede a chi ha subito un abuso di produrre un testimone oculare del fatto. In Australia, dove una Royal Commission ha potuto esaminare gli archivi interni, quella regola ha lasciato 1.006 presunti autori fuori da ogni segnalazione alle autorità. La procedura non è specifica dell’Australia.
1. Il contesto internazionale
La Royal Commission australiana del 2015, menzionata nella Parte I di questo sito, aveva censito 1.006 presunti autori di abusi sessuali su minori all’interno delle congregazioni australiane fra il 1950 e il 2015. Il dato più devastante, riportato nelle conclusioni ufficiali del Case Study 29:
«Questo suggerisce che è prassi della chiesa dei Testimoni di Geova conservare le informazioni riguardanti reati di abuso sessuale su minori, ma non denunciare le accuse di abuso sessuale su minori alla polizia o ad altre autorità competenti.»
— Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Report of Case Study No. 29, ottobre 2016 (traduzione dall’inglese)
Nessuno di quei casi era stato segnalato alla polizia o ad altra autorità competente dall’Organizzazione.
Quella Commissione aveva anche identificato il meccanismo principale che rendeva possibile questa copertura sistematica: la regola dei due testimoni, derivata da Deuteronomio 19:15, il principio per cui un’accusa non può essere sostenuta senza la confessione dell’accusato o due testimoni dello stesso fatto o di fatti dello stesso tipo.
Geoffrey Jackson, membro del Corpo Direttivo, fu convocato a testimoniare sotto giuramento. Quando il consulente legale della Commissione, Angus Stewart, gli chiese se Gesù stesso potrebbe aver inteso escludere il requisito dei due testimoni nei casi di violenza sessuale su minori, Jackson rispose:
«Mi piacerebbe molto fare quella domanda a Gesù, e in questo momento non posso, spero di poterlo fare in futuro.»
— Testimonianza di Geoffrey Jackson, Royal Commission, agosto 2015 (traduzione dall’inglese)
Nelle conclusioni istruttorie del Senior Counsel Assisting, cioè dell’avvocato che sosteneva l’accusa davanti alla Commissione, si legge che Jackson era stato «evasive and unhelpful» nell’aiutare la Commissione a capire se la regola dei due testimoni ammettesse margini di interpretazione (Submissions, Case Study 29, p. 76, par. 336). La Commissione non fece propria quella valutazione: nel Report dell’ottobre 2016 quelle parole non compaiono, e il rilievo mosso a Jackson è più tenue, cioè che la sua risposta «sembra incoerente» con la documentazione agli atti.
Applicata agli abusi sessuali su minori, che per definizione avvengono in privato, senza testimoni, questa regola si trasforma in una protezione strutturale per l’abusatore: se la vittima non ha un secondo testimone dell’abuso, l’anziano non può procedere. L’accusato rimane nella congregazione. La denuncia alle autorità civili non viene incoraggiata, anzi, viene spesso scoraggiata come “portar fuori le questioni congregazionali”.
2. La situazione in Italia
I dati italiani non sono stati oggetto di una commissione parlamentare equivalente a quella australiana. Non esiste un registro pubblico dei casi. Ma l’evidenza disponibile, dai procedimenti penali, dalle testimonianze di ex membri, dalle indagini giornalistiche, indica che il problema non è circoscritto all’Australia.
In Italia sono stati celebrati procedimenti penali per abusi sessuali su minori a carico di membri di congregazioni dei Testimoni di Geova. Il caso con estremi pubblici più recente è la condanna del Tribunale di Firenze del marzo 2025, dove l’imputato era un membro, espulso dalla congregazione nel 2018.
Il modello descritto dalla Royal Commission australiana è documentato per l’Australia: la vittima che denuncia all’anziano, l’anziano che gestisce internamente la questione, la vittima incoraggiata al silenzio per “proteggere la congregazione”, l’abusatore che rimane nella sua posizione. In Italia queste dinamiche sono descritte dalle testimonianze di ex membri e dalle inchieste giornalistiche, ma non risultano accertate in giudizio in nessun procedimento con estremi verificabili.
Uno degli aspetti più documentati dalle testimonianze italiane è la pressione sulle vittime a non andare alle autorità civili. Il motivo dichiarato è spesso teologico: portare i problemi interni nelle mani dei tribunali mondani sarebbe una mancanza di fiducia in Geova. L’effetto, quale che sia l’intenzione di chi la applica, è il controllo del danno reputazionale e legale dell’Organizzazione: la sequenza prescritta dalle lettere interne colloca la valutazione legale prima di ogni altra azione. Convinzione sincera ed effetto protettivo per l’ente convivono senza contraddizione, e il meccanismo è più difficile da smontare proprio per questo.
3. La regola dei due testimoni applicata agli abusi
L’Organizzazione ha risposto alle critiche sulla regola dei due testimoni affermando che questa non impedisce alle vittime di rivolgersi alle autorità civili. Tecnicamente è vero: la WTS non proibisce formalmente la denuncia alla polizia.
Praticamente, il meccanismo è più sottile. Le vittime e le loro famiglie vengono prima indirizzate agli anziani. L’anziano avvia una “procedura interna”. Se la vittima, nella procedura interna, non ha un secondo testimone, l’accusa non può procedere internamente. L’abusatore non viene espulso, non viene nemmeno formalmente riconosciuto come tale. A questo punto, denunciare alle autorità civili significa contraddire la valutazione degli anziani, che rappresentano l’autorità spirituale della congregazione. Per molte vittime, spesso giovani, spesso sotto pressione familiare e congregazionale, questo ostacolo è insuperabile.
I casi più dolorosi sono quelli in cui l’abusatore è un anziano stesso: in quel caso la struttura di potere che dovrebbe ricevere la denuncia è la stessa che ha prodotto l’abuso.
Se stai leggendo questa pagina perché riguarda te: il canale congregazionale non è quello a cui rivolgersi, e non lo è mai stato. Le vie praticabili sono le forze dell’ordine, la procura della Repubblica, un legale e un centro specializzato nell’assistenza alle vittime; quando la situazione coinvolge un minore oggi, esiste il servizio pubblico 114 Emergenza infanzia, gratuito e attivo tutti i giorni a ogni ora. Il tempo trascorso dai fatti non chiude automaticamente la strada: per i reati sessuali contro i minori la prescrizione decorre dal compimento dei diciotto anni della persona offesa e i termini sono raddoppiati. Quanto valga nel tuo caso dipende dal reato e dall’epoca dei fatti, si calcola con un legale e non si presume. Non deciderlo da solo. [famiglia.governo.it]
4. Le lettere interne: la gestione riservata degli abusi (1989–1997)
Se la regola dei due testimoni è il meccanismo teologico che protegge gli abusatori dall’espulsione, esiste una documentazione ancora più diretta: le lettere interne che la Watch Tower Bible and Tract Society ha inviato agli anziani di congregazione, istruendoli su come gestire le accuse di abuso sui minori.
Queste lettere non erano pubbliche. Erano indirizzate agli anziani, non alle vittime, non alle famiglie, non alle congregazioni. Sono trapelate nel corso degli anni attraverso ex anziani e procedimenti legali.
La lettera del 1° luglio 1989. È una circolare della Watchtower Bible and Tract Society of New York indirizzata a tutti i corpi degli anziani degli Stati Uniti, contrassegnata “confidential”. Non è una lettera sugli abusi: tratta di riservatezza e questioni legali in generale, e gli abusi su minori occupano una sola delle sei sezioni, la I.B. Il punto centrale era esplicito: prima di qualsiasi altra azione, l’anziano doveva contattare il Dipartimento Legale della Watch Tower:
«Se un anziano viene a conoscenza di una denuncia di abuso sessuale su minori, deve immediatamente contattare il servizio legale della Società. Non deve fare nulla prima di aver consultato il servizio legale.»
— Watchtower Bible and Tract Society of New York, lettera ai corpi degli anziani, 1° luglio 1989, sez. I.B (traduzione dall’inglese)
L’organizzazione ha una difesa su questo punto: la consultazione preventiva del Dipartimento Legale serviva anche a stabilire se in quel determinato ordinamento la legge imponesse la segnalazione, e la lettera del 1997 quella distinzione la fa. Anche accettando la lettura più favorevole resta l’asimmetria: l’istruzione prevede un canale obbligatorio verso l’ufficio legale dell’ente e nessun canale a tutela della vittima, e subordina ogni azione esterna, compresa la denuncia alla polizia, a una valutazione di rischio che l’ente conduce su se stesso.
La lettera del 14 marzo 1997, la “busta Special Blue”. Otto anni dopo, la WTS inviò a tutti i corpi degli anziani una comunicazione riservata che istituiva un flusso informativo permanente verso la filiale, con risposta da inviare in buste blu identificate come confidenziali. È questa lettera, non quella del 1989, a creare quello che sarebbe poi stato chiamato il database.
Il punto centrale della lettera del 1997 riguardava l’obbligo di denuncia alle autorità: la WTS comunicava agli anziani che, nei paesi in cui la legge non prevedeva un obbligo esplicito per i ministri di culto di denunciare gli abusi, l’anziano non era tenuto a segnalare i casi alle autorità civili. La gestione interna rimaneva la procedura predefinita.
«Negli stati dove la legge non richiede che i ministri di culto denuncino gli abusi, non è necessario contattare le autorità civili.»
— WTS, lettera riservata agli anziani, 1997 (traduzione dall’inglese)
L’effetto pratico di queste istruzioni è stato documentato in più paesi: vittime che denunciavano agli anziani, anziani che consultavano il Dipartimento Legale, e casi che venivano classificati come “gestiti internamente”, senza nessuna segnalazione alla polizia.
La Royal Commission australiana aveva acquisito agli atti corrispondenza interna WTS con contenuti analoghi, ritenendola centrale nella spiegazione del perché le denunce riguardanti quei 1.006 presunti autori non fossero mai arrivate alle autorità.
5. I procedimenti penali italiani
Alcuni casi italiani sono diventati pubblici attraverso i procedimenti penali. Non è possibile elencarli in modo sistematico, e la tutela della privacy delle vittime impone cautela. Quelli che seguono sono i procedimenti e i provvedimenti italiani effettivamente documentati, riportati con gli estremi verificabili.
Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 9561 del 13 aprile 2017. È il precedente di legittimità sul funzionamento interno dell’associazione. La Corte ha esaminato il caso di un ex associato che lamentava l’ostracismo successivo al recesso e ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’annuncio del recesso non sia illegittimo e che le scelte relazionali degli altri fedeli, pur riprovevoli sul piano sociale, non integrino un illecito civile. È una decisione sfavorevole alla tesi di questo archivio, e sta qui per quello.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 25 febbraio 2021, doc. web n. 9574136. Il Garante ha adottato un ammonimento nei confronti della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b, del Regolamento UE 2016/679, per il modo in cui erano state gestite le richieste di accesso e cancellazione presentate da ex membri. Il trattamento dei dati per finalità di culto non è stato ritenuto di per sé illecito.
Firenze, 13 marzo 2025. Il Tribunale di Firenze, giudice Gianluca Mancuso, con rito abbreviato ha condannato un uomo di 42 anni, all’epoca dei fatti membro della congregazione di Scandicci ed espulso nel 2018, a 9 anni di reclusione per abusi sessuali su 6 bambine appartenenti alla stessa comunità, commessi tra il 2014 e il 2018 quando le vittime avevano tra i 4 e i 10 anni. Parte delle violenze era avvenuta nei locali della Sala del Regno. Le parti offese erano sette; per gli episodi relativi alla settima l’imputato è stato assolto, e da qui la differenza fra il numero riportato al rinvio a giudizio e quello della sentenza. La pronuncia non risulta definitiva. La sentenza ha disposto anche il risarcimento di 40.000 euro in favore delle vittime.
L’elemento rilevante per l’analisi di questo articolo è come emersero i fatti: le bambine parlarono tra loro e trovarono collettivamente il coraggio di presentare denuncia alle autorità civili, non attraverso il meccanismo interno di segnalazione della congregazione.
Il caso di Firenze, l’unico documentato per esteso, mostra semmai il percorso opposto a quello australiano: la denuncia arrivò direttamente alle autorità civili, senza passare dal meccanismo interno. Fra ciò che è documentato e ciò che è raccontato corre una differenza, e questo archivio la tiene.
6. La risposta legale: l’obbligo di denuncia
Gli obblighi di denuncia in Italia stanno negli articoli 331 e 332 del codice di procedura penale, che riguardano pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, e nell’articolo 365 del codice penale, che impone il referto a chi esercita una professione sanitaria. L’insegnante di scuola pubblica e il medico vi rientrano. L’anziano di congregazione, che è un ministro di culto e non riveste alcuna qualifica pubblica, di norma no. E non perché la sua confessione sia priva di intesa: nessun ministro di culto ha quell’obbligo, con o senza intesa, e non ce l’ha nemmeno il clero cattolico concordatario. L’assenza dipende dalla mancanza di qualifica pubblicistica, uguale per tutti.
Non si tratta quindi di una regola aggirata, ma di una regola che non lo raggiunge. È una lacuna che riguarda tutte le confessioni religiose, non solo i Testimoni di Geova, e su cui il dibattito è aperto da anni.
Questa lacuna normativa, che riguarda non solo i TdG ma tutte le organizzazioni religiose, è oggetto di discussione in ambito legale. In Francia una proposta di legge depositata all’Assemblea nazionale il 28 aprile 2026, la n. 2708, estenderebbe espressamente ai ministri di culto l’obbligo di denuncia dell’articolo 434-3 del code pénal, senza eccezione per il segreto confessionale. In Belgio la commissione d’inchiesta parlamentare sugli abusi nella Chiesa ha raccomandato nel maggio 2024, con la raccomandazione n. 90, di trasformare in obbligo la facoltà di parlare che l’articolo 458bis del codice penale oggi si limita a concedere: quella raccomandazione riguarda tutti i soggetti tenuti al segreto professionale e non i soli ministri di culto, e in Belgio nulla è ancora stato adottato.
Da qui in avanti non è documentazione: è la lettura dell’autore.
7. La posizione di Morpheo
Non conosco casi di abuso direttamente nella mia congregazione. Ma conosco la cultura che rende possibile il silenzio, perché ci sono cresciuto dentro.
La cultura che dice che i problemi si gestiscono internamente. La cultura che dice che andare alle autorità civili è mancanza di fede. La cultura che dice che l’anziano ha l’autorità spirituale e che mettere in dubbio la sua valutazione significa mettere in dubbio Geova.
Quella cultura non è innocua anche quando non ci sono abusi. È la struttura che rende gli abusi, quando ci sono, molto più difficili da nominare e da fermare.
Non scrivo questo per demonizzare ogni anziano di congregazione, molti dei quali sono persone oneste che fanno del proprio meglio. Lo scrivo perché il sistema in cui operano ha creato le condizioni perché le vicende riferite a 1.006 presunti autori, in Australia, non venissero mai denunciate. E perché non c’è nessuna ragione per cui l’Italia sia diversa, se non nel numero, certamente non nel meccanismo.
8. Fonti
- Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (Australia). Case Study 29: Jehovah’s Witnesses. 2016. PDF integrale: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2029%20-%20Findings%20Report%20-%20Jehovahs%20Witnesses.pdf [royal commission]
- Dichiarazione giurata di Geoffrey Jackson al Corpo Direttivo: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/STAT.0670.001.0001.pdf
- Watchtower Bible and Tract Society of New York. Lettera a tutti i corpi degli anziani degli Stati Uniti, 1° luglio 1989, sez. I.B (contattare il Dipartimento Legale prima di qualsiasi azione). Non figura fra gli esibiti della Royal Commission: la scansione circola su siti critici e nell’archivio pubblicato nel 2019 dal Hearst Television National Investigative Team, e la sua provenienza è questa.
- Watch Tower Bible and Tract Society. Lettera a tutti i corpi degli anziani, 14 marzo 1997, la cosiddetta “busta Special Blue”. Acquisita agli atti della Royal Commission, Case Study 29, exhibit 29-0003, documento WAT.0001.004.0008 nella versione australiana, scaricabile dal sito della Commissione. Il rapporto finale del 2016 non la cita: è verificabile come esibito, non come contenuto del rapporto.
- Reclaimed Voices, reclaimedvoices.org: organizzazione olandese che raccoglie testimonianze di vittime TdG in Europa. [copia d’archivio]
- Silentlambs, silentlambs.org: organizzazione fondata da ex TdG per supporto alle vittime di abusi. [sito]
- Codice di procedura penale, artt. 331 e 332 (obbligo di denuncia per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio); codice penale, art. 365 (obbligo di referto).
- Codice Penale italiano, artt. 572, 609-bis ss. (maltrattamenti e abusi sessuali).
Casi italiani documentati:
- Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9561 (ostracismo dopo il recesso: ricorso rigettato).
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 25 febbraio 2021, doc. web n. 9574136 (ammonimento alla Congregazione).
- Tribunale di Firenze, sentenza del 13 marzo 2025, giudice per l’udienza preliminare Gianluca Mancuso, rito abbreviato (numero non risultante pubblicato; alcune testate la datano al 14 marzo, giorno delle riprese giornalistiche).
- Il Post, 13 marzo 2025: “Un uomo è stato condannato a nove anni per violenza sessuale su sei bambine della sua comunità di testimoni di Geova.” Firenze, Tribunale di primo grado.
- Open Online, 14 marzo 2025: “Firenze, l’ex testimone di Geova condannato per stupro su sei bambine.”
- ANSA, 1 novembre 2024: “Abusò di 7 bimbe tra i testimoni di Geova, a processo.” (udienza preliminare)
- Linkiesta, 2015: “Così i Testimoni di Geova proteggono gli abusi.” Prima inchiesta giornalistica italiana di rilievo sulla gestione interna degli abusi WTS
[VERIFICATO] Ogni affermazione di fatto è stata ricondotta a una fonte controllabile. Come classifico le fonti.
Cronologia delle verifiche
Prima pubblicazione: 3 aprile 2026. Ultima verifica: 2 agosto 2026.
Correzioni di sostanza applicate nelle revisioni di luglio e agosto 2026:
- 2 agosto 2026. Separati i due casi europei. In Francia la proposta di legge n. 2708 è depositata e non approvata; in Belgio nulla è stato adottato, e la raccomandazione n. 90 del maggio 2024 riguarda tutti i soggetti tenuti al segreto professionale, non i ministri di culto.
- 31 luglio 2026. Tolto il «motivo reale» dalla procedura interna sugli abusi. Attribuire uno scopo interiore è un enunciato di fatto non dimostrabile con le fonti citate, ed è il tipo di affermazione su cui cade la prova della verità. L’effetto documentato è più forte dell’ipotesi sulle intenzioni: la sequenza prescritta dalle lettere interne colloca la valutazione legale prima di ogni altra azione, e convinzione sincera ed effetto protettivo per l’ente convivono senza contraddizione.
- Tolto l’inciso «di una confessione priva di intesa» dall’assenza di obbligo di denuncia in capo all’anziano. Insinuava una rilevanza inesistente: nessun ministro di culto ha quell’obbligo, con o senza intesa, e non ce l’ha nemmeno il clero cattolico concordatario. L’assenza dipende dalla mancanza di qualifica pubblicistica, uguale per tutti.
- Riportata la difesa dell’organizzazione sulla consultazione preventiva del Dipartimento Legale, che serviva anche a stabilire se in quell’ordinamento la legge imponesse la segnalazione, e la lettera del 1997 quella distinzione la fa. Anche accettando la lettura più favorevole resta l’asimmetria, ed è quello il punto forte e non lo scopo presunto: un canale obbligatorio verso l’ufficio legale dell’ente, nessun canale a tutela della vittima.
- Aggiunta l’indicazione operativa che mancava, in quella che è la pagina con la più alta probabilità di essere letta da una vittima: dimostravo che il canale congregazionale non funziona senza dire quale funzioni. Le vie sono le forze dell’ordine, la procura della Repubblica, un legale e un centro specializzato, e per i minori il servizio pubblico 114 Emergenza infanzia. Le regole sulla prescrizione sono riportate verificate, il calcolo del caso concreto resta a un legale, e il testo lo dice.
- 30 luglio 2026. Ricondotta alle fonti che la reggono l'affermazione sui procedimenti penali italiani a carico di anziani e sul modello di gestione interna: nessun procedimento con estremi verificabili lo sostiene, e l'unico documentato per esteso mostra una denuncia arrivata direttamente alle autorità civili.
- Corretto il dato australiano: la Royal Commission ha censito 1.006 presunti autori di abusi e non 1.006 casi, con formulazione ora uniforme nel testo, nelle altre pagine e nel sommario.
- Riscritto il paragrafo sugli obblighi di denuncia con le norme corrette, gli artt. 331 e 334 c.p.p., al posto del rinvio al d.lgs. 231/2001.
- Tolta l'affermazione che il caso di Torino del 2015 sia la prima decisione italiana sulla struttura interna della Watch Tower.
- Rimossa la frase di apertura secondo cui gli abusi nelle congregazioni italiane sarebbero «documentati da commissioni internazionali», mentre la sezione tratta la Royal Commission australiana.
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