In Australia, la Royal Commission ha censito 1.006 presunti autori di abusi, nessuno dei quali segnalato alle autorità, fra il 1950 e il 2015. Il sistema procedurale che ha reso possibile quella cifra non è specifico dell’Australia.
1. Il contesto internazionale
La Royal Commission australiana del 2015 — menzionata nella Parte I di questo sito — aveva censito 1.006 presunti autori di abusi sessuali su minori all’interno delle congregazioni australiane fra il 1950 e il 2015. Il dato più devastante, riportato nelle conclusioni ufficiali del Case Study 29:
«Questo suggerisce che è prassi della chiesa dei Testimoni di Geova conservare le informazioni riguardanti reati di abuso sessuale su minori, ma non denunciare le accuse di abuso sessuale su minori alla polizia o ad altre autorità competenti.»
— Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Report of Case Study No. 29, ottobre 2016 (traduzione dall’inglese)
Nessuno di quei casi era stato segnalato alla polizia o ad altra autorità competente dall’Organizzazione.
Quella Commissione aveva anche identificato il meccanismo principale che rendeva possibile questa copertura sistematica: la regola dei due testimoni, derivata da Deuteronomio 19:15 — il principio per cui nessuna accusa può essere sostenuta senza due testimoni dell’atto.
Geoffrey Jackson, membro del Corpo Direttivo, fu convocato a testimoniare sotto giuramento. Quando il consulente legale della Commissione, Angus Stewart, gli chiese se Gesù stesso potrebbe aver inteso escludere il requisito dei due testimoni nei casi di violenza sessuale su minori, Jackson rispose:
«Mi piacerebbe molto fare quella domanda a Gesù, e in questo momento non posso, spero di poterlo fare in futuro.»
— Testimonianza di Geoffrey Jackson, Royal Commission, agosto 2015 (traduzione dall’inglese)
La Commissione definì Jackson «evasivo e non collaborativo» nelle proprie conclusioni scritte.
Applicata agli abusi sessuali su minori — che per definizione avvengono in privato, senza testimoni — questa regola si trasforma in una protezione strutturale per l’abusatore: se la vittima non ha un secondo testimone dell’abuso, l’anziano non può procedere. L’accusato rimane nella congregazione. La denuncia alle autorità civili non viene incoraggiata — anzi, viene spesso scoraggiata come “portar fuori le questioni congregazionali”.
2. La situazione in Italia
I dati italiani non sono stati oggetto di una commissione parlamentare equivalente a quella australiana. Non esiste un registro pubblico dei casi. Ma l’evidenza disponibile — dai procedimenti penali, dalle testimonianze di ex-membri, dalle indagini giornalistiche — indica che il problema non è circoscritto all’Australia.
In Italia, negli ultimi anni, si sono verificati diversi procedimenti penali che hanno coinvolto anziani di congregazioni TdG accusati di abusi sessuali su minori. Alcuni di questi procedimenti hanno messo in luce dinamiche analoghe a quelle documentate in Australia: la vittima che denuncia all’anziano, l’anziano che gestisce internamente la questione, la vittima che viene incoraggiata al silenzio per “proteggere la congregazione”, l’abusatore che rimane nella sua posizione.
Uno degli aspetti più documentati dalle testimonianze italiane è la pressione sulle vittime a non andare alle autorità civili. Il motivo dichiarato è spesso teologico: portare i problemi interni nelle mani dei tribunali mondani sarebbe una mancanza di fiducia in Geova. Il motivo reale è il controllo del danno reputazionale e legale dell’Organizzazione.
3. La regola dei due testimoni applicata agli abusi
L’Organizzazione ha risposto alle critiche sulla regola dei due testimoni affermando che questa non impedisce alle vittime di rivolgersi alle autorità civili. Tecnicamente è vero: la WTS non proibisce formalmente la denuncia alla polizia.
Praticamente, il meccanismo è più sottile. Le vittime e le loro famiglie vengono prima indirizzate agli anziani. L’anziano avvia una “procedura interna”. Se la vittima, nella procedura interna, non ha un secondo testimone, l’accusa non può procedere internamente. L’abusatore non viene espulso, non viene nemmeno formalmente riconosciuto come tale. A questo punto, denunciare alle autorità civili significa contraddire la valutazione degli anziani — che rappresentano l’autorità spirituale della congregazione. Per molte vittime — spesso giovani, spesso sotto pressione familiare e congregazionale — questo ostacolo è insuperabile.
I casi più dolorosi sono quelli in cui l’abusatore è un anziano stesso: in quel caso la struttura di potere che dovrebbe ricevere la denuncia è la stessa che ha prodotto l’abuso.
4. Le lettere interne: la gestione riservata degli abusi (1989–1997)
Se la regola dei due testimoni è il meccanismo teologico che protegge gli abusatori dall’espulsione, esiste una documentazione ancora più diretta: le lettere interne che la Watch Tower Bible and Tract Society ha inviato agli anziani di congregazione, istruendoli su come gestire le accuse di abuso sui minori.
Queste lettere non erano pubbliche. Erano indirizzate agli anziani — non alle vittime, non alle famiglie, non alle congregazioni. Sono trapelate nel corso degli anni attraverso ex-anziani e procedimenti legali.
La lettera del 1989. Una lettera circolare inviata dalla sede WTS agli anziani conteneva istruzioni specifiche nella sezione denominata “B” (relativa agli abusi sessuali). Il punto centrale era esplicito: prima di qualsiasi altra azione, l’anziano doveva contattare il Dipartimento Legale della Watch Tower:
«Se un anziano viene a conoscenza di una denuncia di abuso sessuale su minori, deve immediatamente contattare il servizio legale della Società. Non deve fare nulla prima di aver consultato il servizio legale.»
— WTS, lettera agli anziani, 1989 (traduzione dall’inglese)
La logica dell’istruzione è trasparente: il primo passo non è proteggere la vittima. Il primo passo è proteggere l’Organizzazione dai rischi legali. Il Dipartimento Legale WTS poteva valutare le implicazioni giuridiche prima che qualsiasi azione esterna fosse intrapresa — inclusa la denuncia alla polizia.
La lettera del 1997 — la “busta Special Blue”. Otto anni dopo, la WTS inviò agli anziani un’ulteriore comunicazione riservata, consegnata in una busta di colore blu identificata come materiale confidenziale da non condividere con la congregazione. Il contenuto ribadiva e precisava le istruzioni del 1989.
Il punto centrale della lettera del 1997 riguardava l’obbligo di denuncia alle autorità: la WTS comunicava agli anziani che, nei paesi in cui la legge non prevedeva un obbligo esplicito per i ministri di culto di denunciare gli abusi, l’anziano non era tenuto a segnalare i casi alle autorità civili. La gestione interna rimaneva la procedura predefinita.
«Negli stati dove la legge non richiede che i ministri di culto denuncino gli abusi, non è necessario contattare le autorità civili.»
— WTS, lettera riservata agli anziani, 1997 (traduzione dall’inglese)
L’effetto pratico di queste istruzioni è stato documentato in più paesi: vittime che denunciavano agli anziani, anziani che consultavano il Dipartimento Legale, e casi che venivano classificati come “gestiti internamente” — senza nessuna segnalazione alla polizia.
La Royal Commission australiana aveva acquisito agli atti corrispondenza interna WTS con contenuti analoghi, ritenendola centrale nella spiegazione del perché 1.006 casi non fossero mai stati denunciati.
5. I procedimenti penali italiani
Alcuni casi italiani sono diventati pubblici attraverso i procedimenti penali. Non è possibile elencarli in modo sistematico — e la tutela della privacy delle vittime impone cautela. Ma due casi documentati illustrano in modo specifico le dinamiche descritte in questo articolo.
Torino, 2015. Il Tribunale di Torino ha condannato un anziano di congregazione per abusi sessuali su minori. La sentenza — prima decisione italiana documentata che affronta esplicitamente la struttura interna WTS — critica il sistema organizzativo che aveva ostacolato la segnalazione tempestiva alle autorità civili. Il meccanismo descritto dal Tribunale è analogo a quello documentato dalla Royal Commission australiana: denuncia gestita internamente, nessuna segnalazione alla polizia, vittima esposta all’influenza congregazionale durante la procedura interna.
Firenze, 13 marzo 2025. Il Tribunale di Firenze ha condannato un uomo di 42 anni — ex-membro della comunità TdG — a 9 anni di reclusione per abusi sessuali su 6 bambine appartenenti alla stessa comunità, commessi tra il 2014 e il 2018 quando le vittime avevano tra i 4 e i 10 anni. Parte delle violenze era avvenuta nei locali della Sala del Regno. Il condannato era stato espulso dalla comunità nel 2018. La sentenza ha disposto anche il risarcimento di 40.000 euro in favore delle vittime.
L’elemento rilevante per l’analisi di questo articolo è come emersero i fatti: le bambine parlarono tra loro e trovarono collettivamente il coraggio di presentare denuncia alle autorità civili — non attraverso il meccanismo interno di segnalazione della congregazione.
Queste caratteristiche ricorrono nei procedimenti italiani disponibili: l’abuso proseguito per anni prima della denuncia, la vittima che aveva cercato aiuto dagli anziani prima di andare alla polizia, la risposta dell’anziano che aveva minimizzato o gestito internamente, la congregazione che non aveva segnalato alle autorità.
6. La risposta legale: l’obbligo di denuncia
Gli obblighi di denuncia in Italia stanno negli articoli 331 e 332 del codice di procedura penale, che riguardano pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, e nell’articolo 365 del codice penale, che impone il referto a chi esercita una professione sanitaria. L’insegnante di scuola pubblica e il medico vi rientrano. L’anziano di congregazione, che è un ministro di culto di una confessione priva di intesa e non riveste alcuna qualifica pubblica, di norma no.
Non si tratta quindi di una regola aggirata, ma di una regola che non lo raggiunge. È una lacuna che riguarda tutte le confessioni religiose, non solo i Testimoni di Geova, e su cui il dibattito è aperto da anni.
Questa lacuna normativa — che riguarda non solo i TdG ma tutte le organizzazioni religiose — è oggetto di discussione in ambito legale. Diversi paesi europei (tra cui il Belgio e la Francia) hanno adottato o stanno discutendo normative che estendono l’obbligo di denuncia ai ministri di culto in caso di abusi su minori.
7. La posizione di Morpheo
Non conosco casi di abuso direttamente nella mia congregazione. Ma conosco la cultura che rende possibile il silenzio — perché ci sono cresciuto dentro.
La cultura che dice che i problemi si gestiscono internamente. La cultura che dice che andare alle autorità civili è mancanza di fede. La cultura che dice che l’anziano ha l’autorità spirituale e che mettere in dubbio la sua valutazione significa mettere in dubbio Geova.
Quella cultura non è innocua anche quando non ci sono abusi. È la struttura che rende gli abusi — quando ci sono — molto più difficili da nominare e da fermare.
Non scrivo questo per demonizzare ogni anziano di congregazione, molti dei quali sono persone oneste che fanno del proprio meglio. Lo scrivo perché il sistema in cui operano ha creato le condizioni perché 1.006 casi australiani non venissero mai denunciati. E perché non c’è nessuna ragione per cui l’Italia sia diversa — se non nel numero, certamente non nel meccanismo.
8. Fonti
- Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (Australia). Case Study 29: Jehovah’s Witnesses. 2016. PDF integrale: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2029%20-%20Findings%20Report%20-%20Jehovahs%20Witnesses.pdf
- Dichiarazione giurata di Geoffrey Jackson al Corpo Direttivo: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/STAT.0670.001.0001.pdf
- Watch Tower Bible and Tract Society. Lettera circolare agli anziani, 1989 (Sezione B: istruzioni sulla gestione degli abusi — contattare il Dipartimento Legale prima di qualsiasi azione). Disponibile su JW Facts e nell’archivio della Royal Commission.
- Watch Tower Bible and Tract Society. Lettera riservata agli anziani (“busta Special Blue”), 1997 (nessun obbligo di denuncia alle autorità civili dove la legge non lo preveda esplicitamente). Disponibile su JW Facts e Reclaimed Voices.
- Reclaimed Voices — reclaimedvoices.com: organizzazione olandese che raccoglie testimonianze di vittime TdG in Europa.
- Silentlambs — silentlambs.org: organizzazione fondata da ex-TdG per supporto alle vittime di abusi.
- Codice di procedura penale, artt. 331 e 332 (obbligo di denuncia per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio); codice penale, art. 365 (obbligo di referto).
- Codice Penale italiano, artt. 572, 609-bis ss. (maltrattamenti e abusi sessuali).
Casi italiani documentati:
– Tribunale di Torino, 2015. Condanna di anziano di congregazione TdG per abusi sessuali su minori; critica esplicita alla gestione interna dell’Organizzazione.
– Il Post, 13 marzo 2025: “Un uomo è stato condannato a nove anni per violenza sessuale su sei bambine della sua comunità di testimoni di Geova.” Firenze, Tribunale di primo grado.
– Open Online, 14 marzo 2025: “Firenze, l’ex testimone di Geova condannato per stupro su sei bambine.”
– ANSA, 1 novembre 2024: “Abusò di 7 bimbe tra i testimoni di Geova, a processo.” (udienza preliminare)
– Linkiesta, 2015: “Così i Testimoni di Geova proteggono gli abusi.” Prima inchiesta giornalistica italiana di rilievo sulla gestione interna degli abusi WTS