In Italia la dottrina del sangue ha prodotto decenni di battaglie giudiziarie e un dibattito etico che la comunità medica non ha ancora chiuso.


1. Una dottrina che incontra il sistema sanitario

La dottrina del rifiuto delle trasfusioni di sangue, analizzata in dettaglio nella Parte II di questo sito, incontra il sistema sanitario italiano in un contesto giuridico specifico: quello del consenso informato, dei diritti del paziente, e della tutela del minore.

In Italia, come nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, il paziente adulto e capace di intendere e volere ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento medico, incluse le trasfusioni. Questo principio, sancito dall’art. 32 della Costituzione e dalla Legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, è incontestato in linea di principio.

Il conflitto giuridico e etico si apre su due fronti: i casi di emergenza, in cui il paziente è incosciente o non in grado di esprimere il consenso nel momento critico, e i minori, per i quali il rifiuto dei genitori si scontra con il diritto del figlio alla vita.


2. Il paziente adulto incosciente

Il caso classico è questo: un Testimone di Geova adulto porta con sé una carta che dichiara il rifiuto preventivo di trasfusioni di sangue. In caso di incidente o emergenza chirurgica, il paziente perde conoscenza. I medici si trovano davanti alla scelta: rispettare il documento o intervenire per salvare la vita.

Per decenni, la giurisprudenza italiana su questo punto è stata incerta e contraddittoria. In alcuni casi i medici hanno trasfuso il paziente incosciente e sono stati poi convenuti in giudizio dai familiari TdG. In altri casi i medici hanno rispettato il rifiuto documentato e il paziente è morto.

La Legge 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ha cercato di chiarire la questione: il rifiuto anticipato di trattamenti specifici, documentato nel rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge, è vincolante per i medici anche in caso di perdita di coscienza del paziente, a condizione che le circostanze corrispondano a quelle indicate nelle DAT.

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008 ha fissato il criterio: il dissenso al trattamento deve essere “espresso, inequivoco, attuale, informato”. Un cartellino con la scritta “niente sangue” trovato addosso a un paziente incosciente non basta, perché esprime “una volontà non concreta ma astratta” e non attuale, riferita cioè a una situazione diversa da quella in cui il medico si trova a decidere.

La conseguenza pratica è che una carta firmata anni prima, fuori da un contesto clinico definito, non vincola automaticamente il medico. Vincola invece una disposizione anticipata redatta secondo la legge 219/2017, che di quel criterio non è la traduzione normativa ma il superamento: rende efficace un dissenso che per definizione attuale non è. Il vincolo però non è assoluto. L’art. 4, comma 5, della stessa legge consente al medico, in accordo con il fiduciario, di disattendere le disposizioni in tutto o in parte quando appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita; in caso di conflitto fra medico e fiduciario la decisione passa al giudice tutelare.

In pratica, la situazione rimane complessa: le carte TdG di rifiuto delle trasfusioni non sempre soddisfano i requisiti formali delle DAT, e i medici si trovano spesso a dover prendere decisioni in condizioni di incertezza giuridica e urgenza clinica.


3. I minori: il caso più difficile

Il fronte più controverso è quello dei minori. I genitori TdG rifiutano le trasfusioni per i propri figli sulla base della stessa dottrina che applicano a se stessi. Ma qui il diritto italiano interviene con forza.

Quando il paziente è minorenne la strada non passa dalla Cassazione ma dall’intervento d’urgenza del giudice. Il fondamento normativo, lo stesso richiamato nella pagina della Parte II sulle trasfusioni, è l’art. 32 della Costituzione e l’art. 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219: il consenso al trattamento del minore è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale, tenendo conto della volontà del minore in relazione all’età e alla maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute e della sua vita, e il comma 5 rimette la decisione al giudice tutelare quando il rappresentante legale rifiuta cure che il medico ritiene appropriate e necessarie. Restano applicabili gli artt. 333 e 336 del codice civile. In pratica il medico segnala, e il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare può limitare la responsabilità genitoriale per il tempo necessario e autorizzare la trasfusione. Sono provvedimenti che si adottano in poche ore.

Il quadro non è però pacifico come viene spesso raccontato. Esistono pronunce di merito che hanno escluso la limitazione della responsabilità genitoriale sulla base del solo rifiuto, e casi in cui pazienti adulti trasfusi contro la propria volontà dichiarata hanno ottenuto un risarcimento. Chi cerca qui una regola valida per ogni caso non la troverà, perché non c’è.

In pratica: quando un bambino TdG ha bisogno di una trasfusione salvavita e i genitori rifiutano, i medici possono, e spesso devono, ricorrere all’autorità giudiziaria. Il tribunale, in molti casi in poche ore, nomina un tutore temporaneo o autorizza direttamente la trasfusione.

Su questo punto non si è formata una giurisprudenza di legittimità consolidata. Il presidio è normativo e procedimentale: l’art. 3, comma 5, della legge 219/2017 e gli artt. 333 e 336 del codice civile. La Cassazione interviene di rado e su profili collaterali, come la nomina di un curatore speciale con poteri sanitari o le condizioni apposte al consenso dei genitori. La tutela del minore è quindi affidata a un intervento giudiziale caso per caso, di regola in sede di merito e d’urgenza, con esiti nel complesso favorevoli all’autorizzazione ma non univoci. Il quadro completo, con le pronunce che vanno in senso opposto, sta nella pagina della Parte II sulle trasfusioni.


4. La morte per rifiuto di trasfusione: i casi italiani

Nonostante la protezione giuridica per i minori, i casi di TdG adulti morti per rifiuto di trasfusione sono documentati in Italia.

Non esiste un registro ufficiale pubblico. I casi emergono attraverso le cronache giudiziarie, le pubblicazioni mediche, le testimonianze di operatori sanitari. I procedimenti italiani reperibili con estremi verificabili sono di due tipi. Sul versante dei familiari il precedente è il caso Oneda, ricostruito nella pagina della Parte II sulle trasfusioni. Sul versante dei sanitari, i casi documentati riguardano l’ipotesi opposta: il medico che ha trasfuso contro un rifiuto dichiarato. Nel 2022 la Corte di cassazione ha stabilito che il dissenso documentato resta valido anche quando le condizioni del paziente peggiorano fino al pericolo di vita. Di procedimenti italiani per omessa trasfusione a carico di sanitari, questo archivio non ha trovato estremi.

Uno degli aspetti più dolorosi di questi casi è la pressione congregazionale che viene esercitata sul paziente nel momento della crisi. Su questo punto questo archivio non dispone di testimonianze di operatori sanitari italiani raccolte con una fonte citabile. La scena degli anziani presenti al capezzale del paziente in condizioni critiche, che monitorano la situazione e ne richiamano la dottrina, è riferita da ex membri e ricorre nelle inchieste giornalistiche; resta un racconto convergente e non un fatto accertato.

Un paziente che in condizioni normali potrebbe avere dubbi, e che in un momento di crisi potrebbe voler accettare la trasfusione, si trova sotto pressione congregazionale nel momento più vulnerabile della sua vita.

Il Global Survey of Jehovah’s Witnesses del 2017 (5.370 risposte complessive; il quesito sull’accettazione del sangue conta 4.779 rispondenti, perché ogni domanda ha un proprio sottocampione) offre un’indicazione dall’interno: il 22,4% dei TdG e ex TdG intervistati ha dichiarato che accetterebbe «segretamente» una trasfusione se la propria vita fosse in gioco, pur dichiarandosi pubblicamente contrario. Il 23,3% (1.113 su 4.786 rispondenti) conosce personalmente un TdG o un figlio di TdG morto per rifiuto di trasfusione. Il sondaggio è un questionario online a partecipazione volontaria, diffuso attraverso reti di ex membri; non è un campione rappresentativo e non dà una stima di prevalenza.


5. La risposta della comunità medica italiana

Sul rifiuto di trasfusione la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) non ha prodotto linee guida: il suo unico atto pertinente è il Codice di deontologia medica, agli articoli 22, 35 e 53. Le prese di posizione vengono dalle società scientifiche, e quella che affronta direttamente il tema sta nelle Raccomandazioni SIMTI sulla trasfusione perioperatoria del giugno 2010, che alle pp. 72-73 ammettono emorecupero e autotrasfusione nei pazienti Testimoni purché il circuito di raccolta resti collegato. Il position paper SIAARTI del 2018 esclude invece dal proprio campo di applicazione le problematiche specifiche dei Testimoni di Geova.

Il consenso della comunità medica è articolato:

  • Il rifiuto di un adulto capace e informato deve essere rispettato, anche se la decisione appare irrazionale ai medici.
  • Il rifiuto deve essere valutato con attenzione: è il paziente davvero libero di esprimerlo, o è sotto pressione di terzi?
  • Per i minori, l’interesse superiore del bambino prevale sulla scelta religiosa dei genitori.
  • Il medico che trasfonde in situazione di emergenza un paziente incosciente senza documentazione adeguata del rifiuto non commette un illecito.

Queste posizioni sono eticamente solide ma praticamente difficili da applicare in condizioni di emergenza, dove il tempo è limitato e la documentazione dei TdG è spesso ambigua.


Da qui in avanti non è documentazione: è la lettura dell’autore.

6. La posizione di Morpheo

Ho vissuto per anni con la consapevolezza che, in caso di incidente grave, non avrei potuto ricevere una trasfusione. Non come paura astratta: come dato di fatto, parte del paesaggio della propria vita. Come i TdG portano con sé la carta, ti viene insegnato a portare quella consapevolezza.

Non è una sensazione neutra. Hai in te questa certezza, che c’è un limite a ciò che i medici potranno fare per te, e quella certezza è presentata come virtù. Come fedeltà. Come amore per Dio.

Solo dopo ho capito che non è fedeltà. È il trasferimento del rischio della vita da te all’Organizzazione, e l’Organizzazione non muore al tuo posto.

La dottrina del sangue continua a uccidere persone in Italia. Non tante, non ogni anno, non con la regolarità delle statistiche grandi. Ma una per volta, in ospedali sparsi per il paese, in situazioni in cui una sacca di sangue avrebbe risolto tutto, e non c’era, perché qualcuno aveva firmato una carta. È una convinzione e non un conteggio: quelle morti in Italia non le censisce nessuno. Chi mi chiede il numero ha ragione a chiedermelo, e io non ce l’ho.

La dottrina da cui nasce il contenzioso: le trasfusioni di sangue.


7. Fonti

  • Legge 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, 16 gennaio 2018.
  • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15 settembre 2008, n. 23676 (dissenso alle emotrasfusioni: requisiti di validità).
  • Corte di Cassazione penale, sentenza 30 settembre 2008, n. 37077 (profilo penale della medesima vicenda).
  • Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, parere del 24 ottobre 2008. Il documento tratta esplicitamente il caso dei Testimoni di Geova.
  • FNOMCeO, Codice di deontologia medica, art. 35 (acquisizione del consenso). [fnomceo]
  • Santosuosso, Amedeo. “Il paziente non vuole essere trasfuso: breve storia di un conflitto.” Rivista italiana di medicina legale 24 (2002): 1-22. Riferimento non verificato: la rivista non è indicizzata in banche dati aperte per le annate anteriori al 2015 e la citazione attende riscontro sul cartaceo.
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 3 (consenso e rifiuto per il minore; comma 5 sul ricorso al giudice tutelare); artt. 333 e 336 c.c.
  • Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, Art. 3 (ratificata dall’Italia con L. 176/1991).
  • JWsurvey.org. The 2017 Global Survey of Jehovah’s Witnesses. 2017. [Q47: 22,4% accetterebbe sangue «segretamente»; Q51: 23,3% conosce personalmente un TdG morto per rifiuto trasfusione] [PDF]

[VERIFICA PARZIALE] Alcune affermazioni poggiano su fonti che non ho potuto controllare di persona. Sono segnalate una per una nel testo. Come classifico le fonti.

Cronologia delle verifiche

Prima pubblicazione: 3 aprile 2026. Ultima verifica: 2 agosto 2026.

Correzioni di sostanza applicate nelle revisioni di luglio e agosto 2026:

  • 2 agosto 2026. Corretta l’apertura della sezione sulla comunità medica. La FNOMCeO non ha prodotto linee guida sul rifiuto di trasfusione: ha il codice deontologico. Il documento centrato sul tema è quello SIMTI del 2010, mentre il position paper SIAARTI del 2018 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i Testimoni di Geova.
  • 31 luglio 2026. Tolte due affermazioni per cui non ho trovato fonti. La prima è che alcune morti siano state oggetto di procedimenti penali contro sanitari che non avevano trasfuso: i procedimenti italiani con estremi verificabili vanno in direzione opposta, e riguardano il medico che ha trasfuso contro un rifiuto dichiarato. La seconda sono le testimonianze di medici e infermieri italiani, che nella sezione Fonti non avevano alcun riferimento: la scena degli anziani al capezzale è riferita da ex membri e ricorre nelle inchieste giornalistiche, e va presentata per quello che è.
  • Corretto «i casi documentati in Italia di questo tipo sono numerosi». Sui minori non si è formata una giurisprudenza di legittimità consolidata, come dice del resto la pagina della Parte II sulle trasfusioni, e il paragrafo precedente diceva già il contrario. Il presidio non è giurisprudenziale ma normativo e procedimentale, l’articolo 3, comma 5, della legge 219/2017 e gli articoli 333 e 336 del codice civile, con intervento giudiziale caso per caso.
  • Qualificata la frase sulla dottrina del sangue che continua a uccidere in Italia. Resta, perché è quello che penso, ma ora dice anche che è una convinzione e non un conteggio: in Italia quelle morti non le censisce nessuno, e chi mi chiede il numero ha ragione a chiedermelo.
  • Corretto il rapporto fra le disposizioni anticipate di trattamento e la sentenza di Cassazione 23676/2008. La legge 219/2017 non traduce il criterio di attualità del dissenso, lo supera. E il vincolo non è assoluto: l’articolo 4, comma 5, consente al medico, in accordo con il fiduciario, di disattendere le disposizioni palesemente incongrue, ed è la prima clausola che una struttura sanitaria invocherebbe.
  • Corretti gli estremi delle due pronunce del 2008: la sentenza civile 23676 è della terza sezione, non della prima, e la pronuncia penale che l'accompagna è la 37077 e non la 21799.
  • Riferita al dissenso, e non al consenso, la formula «personale, specifico, consapevole e attuale» usata dalla Corte.
  • Sostituita l'affermazione generica sulla giurisprudenza di Cassazione a tutela del minore con il procedimento d'urgenza e i due orientamenti effettivamente presenti, sullo stesso fondamento normativo usato nella pagina della Parte II sulle trasfusioni.